SINTESI DELL’IPOTESI DI ACCORDO
FEDERMECCANICA-ASSISTAL E FIM-FIOM-UILM
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E ALLA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 5 febbraio 2021
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
I cambiamenti dell’organizzazione del lavoro di questi anni hanno
modificato la prestazione dei lavoratori e la loro professionalità e il nuovo
contratto adegua l’attuale inquadramento professionale, definito con il
contratto del 1973, ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali
che ci sono stati in questi anni; dal1°giugno 2021 il nuovo contratto
introduce un nuovo inquadramento dei lavoratori.
I lavoratori operai, impiegati e quadri sono inquadrati in una
classificazione unica articolata su nove livelli di inquadramento ricompresi in
quattro campi di responsabilità di ruolo:
D. Ruoli Operativi: livello D1 – livello D2;
C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3;
B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3;
A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1.
• La 1a categoria viene eliminata, dal 1° giugno 2021 tutti i lavoratori in
forza attualmente inquadrati in 1a categoria passano di livello
e verranno inquadrati nel livello D1 che corrisponde alla 2a categoria;
• Entro il 31 maggio 2021 i lavoratori saranno riclassificati dalle
categorie nelle quali oggi sono inquadrati nei nuovi livelli di professionalità
come nella tabella di comparazione;
• I lavoratori in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31
maggio 2021 per tutti gli istituti contrattuali; in particolare sono confermati
i periodi utili per il passaggio al livello successivo;
• tra la seconda e la terza categoria; tra la quarta e la quinta categoria
–nonché i periodi previsti in caso di passaggio temporaneo di mansione.
Le nuove declaratorie sono definite sulla base di ulteriori criteri di
professionalità: sono confermati gli attuali criteri della autonomia,
della responsabilità gerarchico/funzionale,
della competenza tecnico-specifica; sono introdotti i nuovi criteri di
professionalità delle competenze trasversali, della polivalenza e della
polifunzionalità, del miglioramento continuo. I criteri di professionalità in
cui sono articolate le declaratorie non devono necessariamente essere
compresenti e concorrono tutti o in parte o con diverso peso.
Per la classificazione nelle categorie legali di operaio e impiegato, si
considera la prevalenza di attività manuale o operativa indipendentemente
dal livello di inquadramento, ai lavoratori
intermedi continuano a essere applicati i trattamenti in atto.
L’ipotesi di accordo stabilisce che per lavoratori direttivi si intendono i
lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa
in funzione del relativo livello di inquadramento.
Alla Commissione Nazionale sull’Inquadramento Professionale è assegnato il
compito di monitorare l’applicazione del nuovo sistema di inquadramento
professionale e di aggiornare gli attuali e raccogliere nuovi profili dei
comparti; per guidare il lavoro della commissione all’ipotesi di Accordo è
allegato il profilo professionale del manutentore con sviluppo dei sei criteri
di professionalità.
Gli accordi aziendali già in atto vengono confermati e la Commissione avrà
inoltre il compito di elaborare Linee guida per le sperimentazioni
in azienda che dovranno essere condivise con
la Rsu e con le Organizzazioni sindacali
territoriali, monitorando e supportando le sperimentazioni che si realizzeranno
avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dei Centri di Competenza quali
Politecnici e Università.
Tabella di
comparazione
SALARIO
L’ipotesi di accordo prevede un incremento a regime dei minimi tabellari
definito in base al valore dell’inflazione prevista per gli anni di vigenza
– indicatore IPCA – e di
una quota di salario per la innovazione organizzativa determinata dalla riforma
dell’inquadramento pari a:
l’aumento salariale mensile verrà erogato in quattro tranche – giugno 2021 – giugno
2022 – giugno 2023 – giugno 2024 – come segue:
INCREMENTO DEI MINIMI PER
LIVELLO
di conseguenza gli importi dei nuovi minimi
tabellari sono:
A giugno di ciascun anno di vigenza del contratto verrà definito il valore reale
dell’adeguamento dei minimi con il valore dell’Ipca
e, solo nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca
risultasse superiore agli incrementi retributivi definiti, i minimi tabellari
saranno incrementati adeguandoli all’inflazione.
esempio di calcolo (montante retributivo per un 5^ livello - C3)
anno 2021: 25,00€ x 8 mesi = 200€
anno 2022: 200€ (tot al 2021) + (25,00€ x 5 mesi) + (50,00€ x 8 mesi) = 725€
anno 2023: 725€ (tot al 2022) + (50,00€ x 5 mesi) + (77,00€ x 8 mesi) = 1.591€
anno 2024: 1.591€ (tot al 2023) + (77,00€ x 5 mesi) + (112,00€ x 1 mese) = 2.088€
montante retributivo per passaggio da 1^ livello a D1
• Retribuzione 1^ livello in vigore dal 1° giugno 2020 (Ccnl
2016) =1.330,54€;
• Dal 1° giugno 2021 (Ccnl 5 febbraio 2021) con
il passaggio dal 1^
livello al D1 la retribuzione passa da 1330,54€ a 1.468,71€ con una
differenza di 138,17€ al mese;
• Il montante per il passaggio di categoria è di 5.526,80€ =
138,17€
mese x 40 mesi (8 mensilità 2021 + 13 mens. 2022 + 13mens. 2023 + 6 mens
2024);
• 5.526,80€ + Montante aumenti contrattuali 2^ livello 1.685,37€ =
Totale montante complessivo 7.212,17€
anno 2020
per effetto dell’ultrattività del contratto nazionale in essere, sottoscritto
nel 2016, nel mese di giugno 2020:
• i minimi contrattuali sono stati rivalutati al valore dell’inflazione,
misurato dall’Ipca, (pari a 12€/mese al 5 livello per
13 mensilità
– da giugno 2020 a maggio 2021 – pari a 156€); sono state inoltre adeguate
le indennità di trasferta forfettizzata e l’indennità oraria di reperibilità;
• sono stati erogati dalle aziende 200€ di Flexible
benefit.
Flexible benefit: è confermata
l’erogazione e diventano strutturali di 200 euro/anno di Flexible
benefit; le aziende nel mese di giugno di ogni anno dovranno mettere a
disposizione dei lavoratori questi strumenti di welfare che potranno essere
utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dal 1° giugno 2022 per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si
iscriveranno al Fondo Cometa la contribuzione a carico del datore di lavoro
sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
Viene estesa ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo in modo
continuativo per almeno due anni all’atto di andare in pensione, la possibilità
di rimanere iscritti alla Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal
contratto nazionale. Potranno anche iscriversi i lavoratori che sono già andati
in pensione e che hanno maturato due anni di anzianità di iscrizione
continuativa. L’importo e le modalità di contribuzione, a totale carico del
pensionato, così come le prestazioni verranno definite dal Fondo metàSalute tenendo conto delle indicazioni di Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica.
APPALTI NEI PUBBLICI SERVIZI
In caso di cambio appalto l’ipotesi di accordo introduce la clausola
sociale:
• 30 giorni prima della data di cessazione l’azienda uscente darà
comunicazione alla Rsu e alle Oo.Ss.
territoriali competenti;
• la comunicazione, inviata anche all’impresa subentrante, dovrà contenere
l’elenco dei lavoratori dell’appalto alla data della comunicazione,il loro orario di lavoro, il relativo
inquadramento contrattuale e le loro mansioni;
• entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione si potrà chiedere
un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni;
• la procedura di esame congiunto si intenderà esperita entro 15 giorni dal
primo incontro;
• nel confronto saranno valutate le attività prestate dall’impresa uscente
in ottemperanza al contratto di appalto eseguito con l’oggetto del nuovo bando
di gara e l’impresa subentrante illustrerà le proprie necessità occupazionali.
In caso di cambio appalto a parità di condizioni – termini, modalità e
prestazione contrattuali – l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del
personale.
In caso di cambio appalto con condizioni diverse – modifiche di termini,
modalità e prestazione contrattuali – nel corso dell’esame congiunto le parti
si attiveranno per armonizzare le nuove esigenze tecnico organizzative
dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali ricorrendo a quanto
messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali.
Il cambio appalto interessa i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato impiegati continuativamente nel contratto di
appalto da almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo che siano stati assunti in
sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei sei mesi
precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro.
dichiarazione delle parti
Per contrastare il fenomeno dei contratti al massimo ribasso a danno di
imprese e lavoratori, Assistal e Fim,
Fiom e Uilm hanno sottoscritto
una Dichiarazione comune nella quale, come indicato dal Codice dei Contratti
Pubblici e dalla normativa in essere, ribadiscono che il Contratto Collettivo
nazionale di Lavoro per l’Industria metalmeccanica e della installazione di
impianti è il riferimento nel settore.
FORMAZIONE CONTINUA
Viene riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla
formazione continua introdotto con il contratto del 2016; Fim-Fiom-Uilm
e Federmeccanica-Assistal si sono impegnate ad
avviare un’attività progettuale a partire dall’alfabetizzazione digitale e,
nella formazione che dovrà rispondere a esigenze di aziende e lavoratori,
dovranno essere coinvolti anche i lavoratori con contratto a termine con durata
non inferiore a 9 mesi.
Inoltre, se alla fine del secondo anno qualora non verranno utilizzate le
24 ore previste nel triennio, ai lavoratori saranno riconosciute quelle non
effettuate per partecipare a iniziative di formazione continua; il diritto di
recuperare la formazione non svolta potrà essere esercitato anche dai
lavoratori che non avranno usufruito della formazione perché assenti
continuativamente per un periodo pari o superiore a 6 mesi, a partire dalla
data di rientro.
Le ore residue non fruite potranno essere utilizzate nei 6 mesi del triennio
successivo; in via transitoria, le ore di formazione non fruite nel triennio
2017-2019 potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021, dopo questo periodo
le ore residue decadranno.
LAVORO AGILE
Entro la data di stesura del contratto, Federmeccanica-Assistal
e Fim-Fiom-Uilm – confermando sin da ora la parità di
trattamento dei lavoratori in «modalità agile» rispetto a quelli che svolgono
la prestazione in «presenza» – definiranno il quadro normativo dello Smart working a partire dall’esercizio del «diritto alla disconnessione », dei «diritti sindacali», la tutela della
privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione.
SALUTE E SICUREZZA
Viene previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione
nazionale a partire dall’implementazione delle linee guida sottoscritte nel
2018 con la possibilità di un possibile aggiornamento alla luce delle
esperienze che si svilupperanno nei territori. È prevista l’analisi delle
malattie professionali con particolare riguardo a quelle sorte o presenti in
azienda e le possibilità d’intervento.
RELAZIONI SINDACALI - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Sono previsti approfondimenti specifici per i comparti che verranno
individuati dalle parti con l’obiettivo di realizzare proposte utili a
orientare lo sviluppo e la crescita del settore.
Gli osservatori paritetici territoriali approfondiranno la situazione
economica sociale dell’industria metalmeccanica anche in riferimento agli
effetti determinati dalla pandemia Covid-19 e alle esperienze maturate nei
comitati aziendali.
Viene riordinata la materia riguardante il diritto di informazione,
consultazione delle Commissioni, dei Comitati e delle Rsu.
È prevista un’informazione, di norma semestrale, alle Rsu
e alle Oo.Ss. sulle dimensioni di impresa, ricorso al
lavoro stagionale, contratti a termine, lavoratori in somministrazione oltre
che su eventuali decentramenti produttivi e/o esternalizzazioni.
Le informazioni riguarderanno inoltre i livelli occupazionali suddivisi per
tipologia di rapporto di lavoro, i lavoratori in lavoro agile, le assunzioni e
le trasformazioni part time.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza
inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per
un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera
nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
• al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità
oraria e nello Smart working;
• alla formazione al rientro dal periodo di assenza e a chiedere di essere
prioritariamente inserite nei piani formativi programmati;
• al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi
sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
• essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di
accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno «Dichiarare» inaccettabile ogni atto o comportamento di
molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare
adeguate misure nei confronti di chi tiene questi comportamenti, come definito
dall’accordo quadro sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 25
gennaio 2016; dovranno inoltre attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su
questo tema.
QUOTA CONTRATTO
Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021, le aziende – mediante affissione in
bacheca – comunicheranno ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota
associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim,
Fiom e Uilm da trattenere
sulla busta paga relativa al mese di giugno 2021. Con la busta paga del mese di
Aprile 2021 le aziende consegneranno un modulo che i lavoratori dovranno
riconsegnare entro il 15 maggio 2021 per aderire o meno alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm.
PERCORSO DEMOCRATICO
L’ipotesi di accordo sarà valida se approvata dalle lavoratrici e dai
lavoratori interessati attraverso consultazione certificata indetta con le
modalità che definiranno Fim, Fiom
e Uilm tra le lavoratrici e i lavoratori interessati.
Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si procederà
alla sottoscrizione formale dell’accordo.
DECORRENZA E DURATA
Il contratto nazionale decorre dal 5 febbraio 2021, data della
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, e dura fino al 30 giugno 2024.